mercoledì 16 luglio 2008

Statuto Comunità Giovanile Aprilia Giovani

STATUTO
"COMUNITÀ GIOVANILE APRILIA GIOVANI”

ART.1
Ai sensi dell'art.82 della legge Regione Lazio 7 Giugno 1999 n.6 e successive modifiche è costituita un'Autogestione denominata"COMUNITA' GIOVANILE APRILIA GIOVANI" quale centro di aggregazione giovanile permanente, con fini culturali e senza finalità di lucro, disciplinata dal regolamento che segue.
ART.2
L'Autogestione, in conformità dei criteri indicati dal Consiglio Regionale persegue i seguenti obiettivi:
a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze;
c)lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali,turistiche,
agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
Essa ha, inoltre, lo scopo di favorire la vita associativa e comunitaria, di accelerare nei giovani la maturazione, il senso di responsabilità, la consapevolezza dei propri doveri.
Per il conseguimento dei suoi scopi la comunità potrà promuovere:
• attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agrituristiche, artistiche e di formazione professionale;
• creare punti di incontro per soddisfare le esigenze dei giovani e dare risposte alle loro aspirazioni;
• favorire la fruizione di strumenti di conoscenza ed eliminare gli ostacoli economici preclusivi di acquisizioni culturali;
• fornire risposte alla popolazione giovanile in cerca di identità.
ART.3 – Associati.
Possono aderire all'associazione tutti i giovani di età inferiore ai trentacinqueanni, il numero degli associati è
illimitato e ciascun associato ha diritto di usufruire dei servizi della comunità.
ART.4 - Ammissione di nuovi associati.
Possono essere ammessi nuovi associati previa presentazione di almeno due associati da almeno un anno ofacenti parte del Consiglio Direttivo.
Sull'ammissibilità decide il consiglio direttivo inappellabilmente.
ART.5 - Doveri degli Associati.
- pagare la tessera sociale al momento dell'ammissione e la quota mensile.
- osservare il presente regolamento.
il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente la quota dell'iscrizione e quella mensile.
ART.6 - Esclusione degli associati.
Gli associati possono essere esclusi nei casi previsti dalla legge.
ART.7 - Risorse Finanziarie.
La Comunità Giovanile si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
- quote di iscrizione, quote mensili,contributi,avanzi di gestione.
- eventuali accantonamenti e/o riserve e/o sopravvenienze attive non potranno mai essere distribuite tra gli associati o estranei e, in caso di scioglimento dell'associazione, saranno devoluti a scopi di utilità sociale.
ART.8 - Organi Sociali.
Sono organi dell'associazione:
L'assemblea degli associatali Presidente,il Consiglio Direttivo,Il Tesoriere,Il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche sociali sono tutte gratuite.
ART.9 - L'assemblea degli Associati.
- approva i bilanci preventivo e consuntivo della Comunità;
- elegge il Presidente;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera su ogni altro argomento di interesse dell'associazione.
ART. 10
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che tale organo lo ritenga opportuno e, comunque,almeno due volte all'anno.
Essa può essere convocata in seduta straordinaria per la modifica dall'atto costitutivo e per ogni altradeliberazione per legge demandata all'assemblea straordinaria.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno deisoci; delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera sempre amaggioranza semplice dei presenti.
Ciascun associato può rappresentare sino a tre associati mediante delega scritta.
ART. 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di tre o di cinque o di sette membri, compreso il Presidente, elettidall'assemblea, che ne determina ogni volta il numero,dura in carica due anni ed è rieleggibile .
Esso è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea stessa.
Al consiglio direttivo spettano tutti i compiti e le responsabilità previsti dalla legge.
ART. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo.
- organizza e gestisce la comunità;
- predispone i programmi di lavoro;
- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- contrae con i terzi e obbliga validamente l'associazione.
Esso deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni.
ART. 13- Il Presidente.
- ha la legale rappresentanza dell'associazione;
- presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo;
- convoca il consiglio direttivo e, su deliberazione di quest'ultimo, l'assemblea;
- sottoscrive contratti e tutti gli atti necessari alla vita e al funzionamento dell'associazione.
ART.14- Il Tesoriere.
Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e contabile della comunità e della tenuta dei libri sociali.
Egli redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi, se approvati da
quest'organismo, all'assemblea degli associati, accompagnata da apposita relazione.
ART. 15 - Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, eletti dall'assemblea per la durata di tre anni;
essi sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla contabilità sociale e sul rispetto del presente regolamento.
ART. 16- Bilanci.
Il Bilancio consuntivo copre il periodo dall'I Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
Esso deve essere approntato entro il mese di Febbraio di ciascun anno e sottoposto all'approvazione
dell'assemblea entro il successivo mese di marzo; il bilancio deve rimanere a disposizione degli associati presso la sede sociale almeno per venti giorni consecutivi precedenti all'adunanza dell'assemblea.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dell'assemblea e inviato agli associati assenti entro i successivi venti giorni.
Se esso non è impugnato dagli assenti o dai dissenzienti, che abbiano fatto verbalizzare il loro dissenso, è titolo esecutivo contro gli associati morosi nei pagamenti.
ART. 17- Rinvio
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

Nessun commento: